Registrazione al sito
Chi deve registrarsi al sito?
La registrazione al sito PFU è dovuta per i Concessionari, Venditori e Succursali di vendita delle Case di Produzione/importazione di veicoli nuovi che fatturano direttamente al cliente finale e riguarda esclusivamente gli pneumatici di primo equipaggiamento venduti in solido con il veicolo.
Devono registrarsi al sito le case costruttrici di veicoli?
Si, se effettuano una vendita diretta del veicolo ad un utilizzatore finale o ad un rivenditore/concessionario che si intesti il veicolo.
I demolitori sono tenuti alla registrazione?
No, i demolitori non sono tenuti alla registrazione sarà presente sul sito una sezione a loro dedicata per effettuare la richiesta di ritiro pneumatici allo smaltitore di propria competenza territoriale.
Quali sono le informazioni utili per effettuare una registrazione?
Per registrarsi è necessario disporre di una casella postale Mail PEC, che permetterà una comunicazione certificata, con validità legale con il Comitato. La registrazione prevede comunicazione della partitiva iva, ragione sociale, i dati del rappresentante e della sede legale, si richiede inoltre la comunicazione dell'iban per la fase di prelevamento per mezzo rid del contributo PFU incassato.
Si può utilizzare una casella di Mail PEC che riceve ed invia solo a e da pubbliche amministrazioni?
No, in tal caso la casella appartiene al dominio gov.it che può dialogare soltanto tra pubbliche amministrazioni iscritte in un apposito registro (IPA).
Come posso comunicare la casella di Mail Pec di un dominio sconosciuto al sistema?
Si prega di inviare una mail all'indirizzo di Assistenza (info@pneumaticifuoriuso.it) comunicando la problematica in oggetto.
Come posso registrare più sedi legali, distinte per partita iva, disponendo di una sola casella postale Mail Pec?
Si prega di inviare una mail all'indirizzo di Assistenza (info@pneumaticifuoriuso.it) comunicando la problematica in oggetto.
Avendo più sedi ma unica ragione sociale, si devono effettuare più registrazioni?
E' sufficiente una sola registrazione. La registrazione viene effettuata sulla base della partita IVA. Solo se la partita IVA è differente è richiesta una registrazione distinta.
Come si accede ai servizi on line?
Ricevuta la mail con le credenziali di accesso, l'utente dovrà autenticarsi all'area riservata, scaricare il contratto e inviarlo in allegato dalla propria casella Mail PEC alla casella Mail PEC riportata sul sito.
Si deve firmare il contratto prima di spedirlo?
NO, non occorre modificare e firmare il contratto, è sufficiente allegarlo in una mail indirizzata alla Mail PEC riportata sul sito (contratti@pec.pneumaticifuoriuso.it).
Il rivenditore che sottoscrive il contratto RID è tenuto a consegnarlo alla propria banca?
No, il rivenditore che sottoscrive il contratto RID non deve consegnarlo alla banca, perchè sarà ACI che per conto del Comitato, gestirà l'attivazione del contratto RID mediante le procedure di allineamento archivi, che si svolgono esclusivamente mediante scambio di flussi telematici (standard CBI) tra chi richiede l'allineamento/attivazione del RID (ACI) e la banca passiva,di cui è correntista il rivenditore.
Come posso correggere i dati inseriti con la registrazione preliminare?
Si prega di inviare una mail all'indirizzo di Assistenza comunicando la problematica in oggetto.
Come posso correggere i dati contrattuali?
Utilizzando il servizio di assistenza presente nell'area riservata si può comunicare al sistema la problematica in oggetto.
Contributo
Il contributo per quali veicoli è richiesto?
Sono soggetti al contributo PFU tutti i veicoli di nuova immatricolazione, compresi a Km 0 o Demo, anche se non ancora iscritti al PRA o non soggetti all'iscrizione al PRA (es. trattrici agricole, ciclomotori, ecc..) ad esclusione di veicoli venduti senza pneumatici o se gli pneumatici montati sono riciclati o rigenerati e quindi 'non nuovi'.
Quali sono le categorie di veicoli interessati al pagamento del contributo?
Consultare la tabella riportata sul decreto ministeriale n. 82 del 11 aprile 2011 pubblicato nel sito e aggiornata con il Decreto Direttoriale n°4371 del 3 luglio 2013.
Come si determina la categoria del veicolo e quindi la classe del contributo?
La categoria del veicolo è identificabile attraverso il codice J della Carta di Circolazione, attraverso di essa è deducibile la classe del contributo, per le sottocategorie si determina sulla base del peso degli pneumatici.
Come posso identificare il peso degli pneumatici per la classe di contributo C o D?
Per conoscere il peso degli pneumatici è necessario consultare le caratteristiche tecniche degli pneumatici rese disponibili dai produttori, non è possibile reperire queste informazioni sulla carta di circolazione.
In quale categoria rientra un veicolo con pneumatici di dimensioni diverse?
Per categorie di contributo C e D nel caso il veicolo abbia pneumatici di dimensioni diverse il risultato della media del peso determina la sottocategoria di appartenenza.
Chi è tenuto al pagamento del contributo?
Il contributo è dovuto dall’utilizzatore finale all’atto della vendita.
A partire da quale data si è tenuti a riversare il contributo PFU?
Si è tenuti a riversare il contributo PFU per le fatture emesse a partire dall’11 maggio 2012.
Si è tenuti a riversare il contributo PFU per le fatture emesse a partire dall’11 maggio 2012.
Sì, il contributo è soggetto ad IVA, alla percentuale in vigore al momento dell’emissione della fattura o altro documento contabile mentre è riversato al Fondo senza iva ed notificato tramite prospetto riepilogativo mensile via web come riportato sul manuale d’uso pubblicato sul sito.
Le vetture cosiddette "Km0" devono pagare il contributo?
Sì, l’acquirente finale del veicolo km 0 deve pagare il contributo all’atto dell’acquisto, anche se il veicolo è stato precedentemente immatricolato a nome del Concessionario purché tale acquisto avvenga entro 12 mesi dalla data di immatricolazione da parte del Concessionario stesso.
Infatti qualora l'acquisto avvenga oltre il suddetto termine il contributo risulterà già effettuato dal Concessionario che avrà versato il previsto Contributo, calcolato sempre comprensivo di IVA, appunto alla scadenza del 12° mese dall’immatricolazione.
Chi deve riscuotere e registrare il contributo al sistema PFU?
Il Soggetto che procede alla vendita all’utilizzatore finale è tenuto alla Registrazione al Sistema, alla riscossione del contributo, all’inserimento dello stesso in fattura ed a tutti gli adempimenti consequenziali.
Chi è tenuto al pagamento del contributo nel caso di vendita diretta dal costruttore del veicolo all’utilizzatore finale?
Il contributo è dovuto dall’utilizzatore finale .
Chi è tenuto al pagamento del contributo nel caso di vendita dal costruttore a rivenditore/concessionario che acquisti il veicolo per l’utilizzo o per il noleggio
Il contributo è dovuto dal rivenditore/concessionario.
Chi deve il contributo nel caso di rivendita dal costruttore a rivenditore/concessionario che provveda alla vendita all’utilizzatore finale?
Il contributo è dovuto dall’utilizzatore finale .
Il contributo è presente nella fattura di vendita del veicolo?
Sì, la voce deve essere presente in fattura ed indicata con riga separata.
Come si determina l'ammontare del contributo da riportare in fattura?
L'ammontare del contributo, per categoria di veicolo, è stato determinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Direttoriale 26 Aprile 2012. Per verificare nel dettaglio l'ammontare del contributo da versare consultare la tabella (che si ricorda avrà validità annuale) pubblicata nel sito.
Il contributo va versato anche per veicoli da giardino: tosaerba, motozappe…?
Il Comitato PFU ha ritenuto soggette a contributo tutte le macchine mosse a motore elettrico o a scoppio, dotate di due o più ruote in gomma non piene e carrelli trainabili, dalle macchine suddette, equipaggiati con pneumatici delle medesime caratteristiche ad esclusione di veicoli venduti senza pneumatici o se gli pneumatici montati sono riciclati o rigenerati e quindi 'non nuovi'.
Qualora il costruttore monti su mezzi di prima immatricolazione pneumatici industriali nuovi acquistati da commercianti all’ingrosso e sui quali già sia stato pagato il contributo è dovuto anche il contributo all’atto della vendita del mezzo?
Il contributo all’atto della vendita del mezzo non è dovuto in quanto già risulti pagato in occasione dell’acquisto degli pneumatici e ciò sia provato dall’emissione, da parte del costruttore, di una fattura separata per gli pneumatici rispetto a quella per il mezzo venduto senza pneumatici.
Registrazione contributo
Si possono usare software gestionali per la registrazione del contributo?
Si, per comunicare con il sistema PFU attraverso un software gestionale proprietario, la Sua Software House interessata potrà contattare tramite l'indirizzo di posta supporto.swhouse@informatica.aci.it per avere tutti i dettagli tecnici.
E' possibile riversare al fondo, il contributo riscosso, tramite bonifico anziché RID?
No, non sono previsti altri mezzi di pagamento all'infuori del RID.
Il contributo versato per un veicolo con targa speciale (es. corpo diplomatico) come può essere registrato?
Il contributo dovrà essere registrato come veicolo venduto non immatricolato.
Il contributo PFU per le vetture cosiddette "Km0" quando e come deve essere registrato?
Il contributo PFU dovrà essere registrato all’atto dell’immatricolazione del veicolo come ‘Immatricolato non venduto (art. 4bis)’ e successivamente si dovrà comunicare la data di vendita.