Nella Gazzetta Ufficiale n.131 del 8 Giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto n. 82 dell' 11 aprile 2011 che regolamenta la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n152, e successive modificazioni e integrazioni. Il Decreto ha come obiettivo primario la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenire la formazione dei rifiuti e proteggere l’ambiente. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: gli pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma, gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
Gli pneumatici fuori uso (PFU) sono gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
Il decreto definisce le modalità operative e gestionali del nuovo sistema: chi sono i responsabili della gestione degli PFU, come verranno determinate quantità di PFU da gestire e i relativi contributi economici, chi riscuote i contributi ambientali e le modalità ripartire i costi di gestione, chi sono gli organi deputati al controllo e le sanzioni in caso di inadempienze.
Sulla base del principio della “producer responsability” i responsabili del sistema sono i produttori e gli importatori di pneumatici, i quali
L’autorità competente, entro il 30 novembre del medesimo anno, individua l’ammontare del contributo ambientale, sulla base delle stime comunicate da produttori e importatori di pneumatici, e lo approva. Nelle fasi di commercializzazione del pneumatico, nel mercato del ricambio e di veicoli nuovi, il contributo è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo varia a seconda delle diverse tipologie degli pneumatici.
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento decorrerà l'obbligo per i rivenditori di riscossione del contributo, che dovrà essere «indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita».
Il contributo riscosso dal rivenditore del nuovo veicolo al momento della vendita sarà versato in un fondo costituito presso l'Automobile Club Italia. Il contributo, incassato da ACI servirà dunque per coprire le spese di raccolta, gestione e smaltimento delle gomme arrivate a fine ciclo di utilizzo.
Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso.
Il Comitato «entro trenta giorni dal suo insediamento, individua, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, l'entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica all'autorità competente la quale, entro trenta giorni, approva l'ammontare del contributo». Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate valutano periodicamente e congiuntamente le attività di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicità e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticità emergenti.
La gestione del fondo e' affidata all'ACI con la vigilanza del Comitato.